4.2. IL PROBLEMA DEL RINVIO OLTRE E DEL RINVIO INDIETRO Quando la norma di dip rinvia ad un ordinamento straniero, questo deve intendersi richiamato nel suo complesso (art. 15 L. 218/95). Può capitare che gli ordinamenti stranieri richiamati utilizzano criteri di collegamento diversi da quelli dell’ordinamento richiamante. Possono determinarsi quindi fenomeni di ipotesi di rinvio «oltre» o rinvio «indietro». Un’ipotesi di rinvio oltre può essere efficacemente rappresentata nel modo che segue: dall’Italia alla Bolivia, dalla Bolivia alla Francia. Un’ipotesi di rinvio indietro può essere rappresentato nel modo che segue:dall’Italia all’ordinamento Boliviano, e da quest’ultimo nuovamente a quello Italiano. In precedenza, il legislatore italiano ha mostrato di propendere per la tesi contraria all’ammissibilità del rinvio oltre e del rinvio indietro, infatti, l’art. 30 delle preleggi al codice civile stabiliva, che quando il nostro sistema di dip facesse rinvio, ad un ordinamento straniero, non si doveva tener conto dell’eventuale rinvio fatto da tale ultimo ordinamento. In occasione del famoso caso Porgo la Corte di cassazione francese accettò il rinvio indietro operato alla legge civile francese dalle norme bavaresi di diritto internazionale privato. A seguito di questo caso con una quasi totale inversione di prospettiva il legislatore del 1995 ha riconosciuto, (art. 13) l’ammissibilità del rinvio indietro e, del rinvio oltre. Il richiamo, infatti non può ignorare il sistema …
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