Domanda di Severino: Articolo 2 come norma a fattispecie aperta o chiusa?
Ciao ragazzi… Il Mio Libro ”Lineamenti di diritto pubblico” (franco Modugno 3° edizione) parla dell’articolo 2,del capitolo ”DIRITTI E LIBERTà ” come norma a fattispecie aperta e norma a fattispecie chiusa… Porta avanti entrambe queste tesi, ma il libro non è tanto chiaro e non riesco a capirci niente… Qualcuno conosce l’argomento e può aiutarmi?? Grazie =)
Migliore risposta:
Answer by Sono un Troll, e allora?
Ovviamente il tema non te lo faccio, posso spiegarti in parole semplici, visto che il libro non ti è chiaro, cosa significa ” norma a fattispecie aperta e norma a fattispecie chiusa”
Cosa dice l’articolo? “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”.
Se prevale una prima impostazione della corte costituzionale, giudicandola una norma a fattispecie chiusa, ogni diritto, per essere inviolabile, deve essere esplicitamente riportato nella costituzione (quindi solo quelli che già ci sono o che ci potranno essere riportati esplicitamente con modifiche della carta costituzionale). Questi diritti, per essere riconosciuti e tutelati, devono essere presenti
Se prevale una prima impostazione della corte costituzionale, giudicandola una norma a fattispecie aperta, nuovi diritti, nati con l’evoluzione socio-economica della società , potranno essere inseriti, riconosciuti e tutelati anche in via interpretativa (es. il diritto alla vita non è presente nella costituzione, ma è ricavato).
In conclusione, va inoltre ricordato come nella trattazione degli argomenti appena citati si vuole prescindere dalla specifica individuazione della natura dei diritti fondamentali. In effetti, sull’argomento esistono diverse posizioni; esse distinguono all’interno dei diritti ad esempio quelli inviolabili
o quelli sociali a seconda della loro diversa collocazione all’interno del testo costituzionale ed e` un dato di fatto anche la vivace discussione sulla qualificazione dell’art. 2 cost. come norma a fattispecie aperta o chiusa; tuttavia riteniamo utile adottare una nozione di diritto fondamentale quanto piu` generale ed astratta possibile.
Questa scelta e` giustificata dal fatto che nel nostro ordinamento non esiste un sistema di garanzia applicabile ad alcuni diritti e non ad altri. In secondo luogo va sottolineata altresì la necessita` di prescindere dalla valutazione della maggiore o minore intensità di protezione accordata al singolo diritto esaminato.
Si vogliono quindi considerare quelli contenuti nella prima parte della Costituzione « diritti costituzionali fondamentali » tout court ed in quanto tali, meritevoli di difesa senza alcuna distinzione.