Domanda di Daniela Pagano: Cosa nè pensate dell’Insegnante denunciata per umiliazione a un alunno?
Se non sapete la storia eccola 🙂
Il Verdetto mette un punto alla vicenda di Giuseppina Valido, insegnate ormai in pensione di una Scuola Media Statale di Palermo che aveva punito un suo alunno a scrivere 100 volte sul quaderno: “Sono un deficienteâ€.
La Storia: La professoressa Giuseppina Valido sorprende due alunni che impediscono ad un altro ragazzino di accedere ai bagni maschili dell’Istituto Scolastico. Li rimprovera e cerca di convincerli a chiedere scusa al compagno. Un ragazzino si scusa, l’altro si rifiuta ostinatamente facendo scattare la già citata punizione e la conseguente denuncia da parte dei genitori del minore. In primo grado l’insegnate era stata assolta perchà© il fatto non sussiste.
La Corte d’Appello di Palermo, che ricostruendo la vicenda ha escluso il comportamento bullistico ed anche il “tentativo di emarginazioneâ€, ha concluso che l’insegnate aveva manifestato “un comportamento afflittivo ed umiliante, trasmodante l’esercizio della sua funzione educativa†costringendo il minore, davanti a tutta la classe, “ad insultarsi†e “imponendogli di far firmare il compito a genitoriâ€. La donna si è sempre difesa sostenendo di avere utilizzato quella punizione dopo avere spiegato all’alunno l’etimologia del termine deficiente che indica l’assenza di qualcosa, nel suo caso di sensibilità .
Una tesi sposata dalla Cassazione che, richiamando la riforma del diritto di famiglia e la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino (ratificata nel 1991 dall’Italia), ricorda come: il termine “correzione†vada reinterpretato nel senso di “educazione†del bambino, per cui nel processo formativo va eliminato “ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo ed al risultatoâ€. “Non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativiâ€, afferma la Cassazione, “e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non pià¹, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adultiâ€. E sia perch੠– prosegue la sentenza – “non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità , sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà , utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono .
Perciò , la risposta della scuola deve essere “sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell’alunno†e in ogni caso “non può mia consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minoreâ€. I Supremi giudici, però, hanno concesso alla prof. uno sconto di pena di 15 giorni – rispetto alla condanna d’appello pari a 30 giorni di reclusione – eliminando l’aggravante di aver provocato nell’adolescente un “disturbo del comportamentoâ€, ipotesi avanzata dallo psicologo, ma non provata con certezza.
Migliore risposta:
Answer by Zio Gino
Penso che nulla sia pi๠brutto che umiliare uno di quei carinissimi topini… che brutta gente.. dove andremo a finire… TOPINI VI SALVEREMO.
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